LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE IN CASO DI OMICIDIO STRADALE
Talvolta da un incidente stradale può derivare una vera e propria responsabilità penale in capo al soggetto che ha provocato il sinistro. Pensiamo al caso in cui l’incidente stradale determini, per esempio,i la morte di una persona: in questa situazione, infatti, sarà necessario avviare un procedimento penale al fine di accertare una responsabilità in capo al soggetto danneggiante, potendosi configurare l’ipotesi di reato di cui all’art. 589 bis c.p. (omicidio stradale). In caso di decesso del danneggiato, per i parenti di quest’ultimo si pone il problema di vedere soddisfatte due esigenze in particolare: il riconoscimento della responsabilità penale del danneggiante in primis ed, in secondo luogo, l’ottenimento di un congruo risarcimento dei danni subiti per effetto della grave perdita. A tal fine, lo strumento che permette di poter coniugare in maniera efficace entrambe le esigenze sopra evidenziate, è rappresentato dall’atto di costituzione di parte civile che consente, appunto, di avanzare apposita richiesta risarcitoria direttamente in sede penale laddove l’imputato scelga di essere giudicato con il rito ordinario. In caso di decesso il Pm nomina un medico legale per procedere all’autopsia della salma. A tale attività i parenti della vittima hanno diritto di partecipare mediante il conferimento di incarico ad un medico legale di propria conoscenza.
La costituzione di parte civile può avvenire direttamente all’udienza preliminare o alla prima udienza dibattimentale oppure prima dell’udienza con atto scritto, redatto da un avvocato cui dovrà essere conferita apposita procura speciale. Più precisamente, senza tale tipo di atto non sarà possibile chiedere un risarcimento danni in sede penale e non sarà possibile nemmeno avanzare istanza per l’ottenimento di una cd “provvissionale”, cioè una quota parte del risarcimento liquidata dal Giudice già al termine del primo grado del processo; non sarà possibile citare nel processo penale il responsabile civile, cioè il soggetto (compagnia assicurativa, per esempio) obbligato per legge a risarcire i danni cagionati da altri, ma, soprattutto, non sarà possibile essere effettivamente rappresentati nel processo da un difensore, non sarà possibile depositare una propria lista testimoniale e non sarà possibile, quindi, esercitare, accanto a quella pubblica, l’accusa privata. Da tale ultima preclusione, discende una notevole limitazione della possibilità di apportare in giudizio elementi che vadano a corroborare la responsabilità dell’imputato nonché l’impossibilità di contro interrogare, a mezzo del proprio difensore, i testimoni citati dalla pubblica accusa e quelli citati dalla difesa dell’imputato. Tutto ciò cosa significa? Semplicemente che la costituzione di parte civile non è solo e solamente uno strumento per chiedere un risarcimento conseguente al reato, ma rappresenta la formalità necessaria affinchè il danneggiato dal reato possa divenire parte attiva nel processo penale ed entrare pienamente in contraddittorio con il Giudice, il Pubblico Ministero ed il difensore dell’imputato facendo valere le proprie ragioni con elementi di prova di natura documentale e testimoniale.
Fatta questa fondamentale premessa di carattere tecnico, in caso di omicidio stradale chi è legittimato a poter richiedere il risarcimento dei danni? Sicuramente gli eredi diretti, ma nulla esclude che anche altri parenti , sebbene privi di diritti successori, abbiano patito per la perdita del congiunto a seguito dell’incidente. Come fare, allora, a capire a chi spetta il risarcimento e a chi no? La giurisprudenza si fonda sul rapporto di convivenza. Chi vive sotto lo stesso tetto indubbiamente soffre di più di chi è lontano per la morte del parente, proprio per via del quotidiano rapporto con questi, il cui venir meno implica il danno da risarcire. Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione, per evitare un rigido formalismo di tale interpretazione, hanno esteso il concetto anche a chiunque, pur non convivente, possa vantare un saldo e duraturo legame affettivo con la vittima. In tutte queste ipotesi, però, è necessaria una prova rigorosa dell’affezione che consiste nel dimostrare al Giudice che tra la persona morta nell’incidente echi rivendica il risarcimento vi fosse un legame stabile, quotidiano, forte e durevole.
Lo studio legale Iorio Menzione ha curato la redazione di diversi atti di costituzione di parte civile in processi per omicidio stradale su tutto il territorio nazionale, riuscendo sempre a garantire al proprio cliente adeguata soddisfazione sia dal punto di vista processuale che da un punto di vista più propriamente risarcitorio. Avvalendosi della proficua collaborazione di consulenti medico legali e di consulenti-periti altamente qualificati, il nostro studio si pone sempre accanto ai familiari delle vittime per ricostruire in maniera dettagliata e coerente la dinamica dell’evento agendo, poi, nelle opportune sedi per far sì che venga riconosciuta “giustizia” alle stesse.