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L’OMICIDIO STRADALE PUO’ ESSERE COMMESSO DA UN PEDONE?

Il codice penale non dice che l’omicidio stradale deve essere commesso necessariamente da chi si trova alla guida di un veicolo. Il reato, infatti, potrebbe essere integrato anche da un soggetto diverso e, quindi, anche da un pedone!  Un esempio pratico può facilitare a comprendere meglio: poniamo che un soggetto decida di attraversare la strada in un tratto curvilineo con scarsa visibilità; proprio in quel momento, un motociclista che percorre la corsia, non avvedendosi dell’attraversamento improvviso, investe il pedone e cade dal mezzo, Supponiamo che, all’esito del sinistro, il pedone riuscirà a cavarsela mentre il motociclista perderà la vita a causa dello sbalzo dal veicolo conseguente all’investimento: in un caso del genere, è possibile che il pedone risponda del reato di omicidio stradale?

Teoricamente, è del tutto possibile. La norma che disciplina l’omicidio stradale, infatti, non impone che il fatto sia commesso per forza da chi si trovi a bordo di un veicolo, ma semplicemente da chi violi le norme sulla disciplina della circolazione stradale. Nel nostro caso, quindi, chi attraversa la strada in un tratto curvilineo trasgredisce alle regole del codice della strada e la sua condotta mette a repentaglio l’incolumità di chi circola in strada nel pieno rispetto delle regole. Ciò significa, quindi, che l’omicidio stradale può essere commesso anche dal pedone indisciplinato.

 

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OMICIDIO COLPOSO STRADALE: QUANDO SUSSITE IL REATO?

In caso di omicidio colposo stradale, il guidatore è sempre responsabile? La Corte di Cassazione ha stabilito quando, in caso di omicidio colposo stradale, l’imputato deve essere ritenuto colpevole e quando, invece, il suo comportamento va considerato esente da qualsiasi tipo di responsabilità penale. Più in particolare, l’omicidio colposo stradale è un reato che prevede la morte di una persona verificatasi per un’azione di un utente della strada che ha tenuto  un comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia. È molto chiaro, quindi, che l’azione colposa incriminata è posta in essere senza l’intenzione da parte del soggetto di porre in essere alcun reato che, invece, deriva,  appunto, dalla imprudenza, dalla negligenza o dalla imperizia di chi commette l’azione delittuosa. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 121 del 2020, ci spiega che quando guidiamo siamo soggetti al codice della strada ed, in generale, siamo tenuti ad una guida prudente ed attenta nei confronti degli altri utenti della strada. Chi si pone alla guida di un veicolo, infatti, deve regolare la propria condotta in modo che la stessa non costituisca pericolo per la sicurezza altrui, a meno che le situazioni di pericolo non risultino del tutto imprevedibili. Nell’ambito della circolazione stradale, inoltre, bisogna tener conto degli elementi di spazio e di tempo nonché valutare se il conducente del veicolo abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro. La prevedibilità e la evitabilità dell’omicidio colposo vanno valutate in concreto da parte del Giudice. La disciplina del Codice della Strada, infatti, contiene norme che estendono l’obbligo di attenzione e di prudenza sino a comprendere il dovere di prevedere le condotte irregolari altrui e tale obbligo, sempre secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, trova il suo limite naturale solo nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.

Tutto ciò significa che poter vedere affermata la responsabilità penale del presunto autore di un omicidio stradale è tutt’altro che semplice e scontato,  come potrebbe superficialmente sembrare, anzi; va precisato, infatti, che spesso,  salvo situazioni conclamate, tale risultato è conseguenza di aspre e complesse  “battaglie” processuali. Ciò in quanto non sempre la dinamica di un sinistro è lineare, né è sempre è detto che la morte della vittima sia stata causata dal sinistro; oltretutto, la casistica più diffusa induce spesso il difensore dell’imputato ad invocare, laddove non vi siano altre possibilità per mitigare la responsabilità del proprio assistito, il cd “concorso di colpa” tra l’autore del reato e la povera vittima. Come già ricordato, tutte le circostanze appena evidenziate dovranno essere valutate in concreto dal Giudice e per far sì che ciò avvenga è necessario portarle alla sua attenzione nel corso del  giudizio attraverso una meticolosa attività probatoria di cui è onerato anche il difensore della persona offesa dal reato e che , nella maggior parte dei casi, determina la necessità di avvalersi della collaborazione di consulenti medico legali e tecnici altamente qualificati che contribuiscono in modo decisivo, mediante un approccio scientifico all’evento, al formarsi della prova.

Lo studio legale Iorio Menzione, in relazione a questo fondamentale aspetto, è solito analizzare tutti  i casi di omicidio stradale sottoposti alla sua attenzione richiedendo, sin dalle fasi preliminari, pareri e relazioni ai propri consulenti di fiducia in modo da poter predisporre la migliore linea difensiva da sostenere in giudizio nell’interesse dei propri assistiti.

INCIDENTE STRADALE: DENUNCIA PENALE

Gli incidenti stradali, purtroppo, sono oramai molto frequenti. Chi si pone alla guida di un qualsiasi mezzo di locomozione è chiamato, quindi, ad accettare il rischio che deriva dal circolare sulle strade; da ciò discende  l’obbligo  per tutti coloro che guidano un veicolo di doversi assicurare.

Come è ovvio, da un sinistro possono derivare conseguenze anche gravi alle persone coinvolte: vediamo quali.

Va premesso che, proprio in considerazione della straordinaria incidenza di questo fenomeno, il legislatore è recentemente intervenuto modificando sia il codice della strada che il codice penale: ferire o addirittura uccidere una persona, anche involontariamente, mentre si è alla guida, infatti, costituisce reato, sanzionato in modo tanto più severo quanto è più grave la condotta del responsabile. L’omicidio stradale colposo, ad esempio, è punito con la reclusione da due a sette anni, ma se la stessa condotta è commessa da chi si trova in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, la reclusione sale da otto a dodici anni. Se poi l’autore non si ferma a prestare soccorso, le pene sono ulteriormente aumentate.

L’incidente stradale, quindi, comporta denuncia penale quando dall’evento derivi la morte o una lesione grave o gravissima alla vittima. In tutti gli altri casi, la questione ha una valenza esclusivamente civilistica.

I reati previsti dal codice penale, dunque, sono due: l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime.

L’omicidio stradale si caratterizza per il fatto che la morte della persona deve derivare dalla violazione delle norme che regolano la circolazione stradale e per il fatto che non deve esservi l’intenzione di uccidere qualcuno, altrimenti si applicherebbe la disciplina prevista per l’omicidio con pene molto più severe. Analogo discorso per quanto riguarda le lesioni personali gravi o gravissime derivanti da sinistro. Anche in questo caso, infatti, occorre che la lesione derivi dalla violazione delle norme che regolano la circolazione stradale e che non vi sia l’intenzione di ferire qualcuno. Per avere rilievo penale, inoltre, la lesione deve essere almeno grave ed è tale quando dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o una incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni o, ancora, quando produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, invece, quando dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, dell’uso di un organo o della capacità di procreare, la perdita o una grave difficoltà della parola, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Se il sinistro, quindi, causa alla vittima lesioni gravi, la pena prevista è quella della reclusione da tre mesi ad un anno; se, invece, determina lesioni gravissime la pena prevista è quella della reclusione da uno a tre anni. Come per l’omicidio stradale, anche in caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è aumentata al ricorrere delle circostanze aggravanti.

Ulteriore ipotesi di reato prevista dal codice penale è quella che punisce chi viene sorpreso alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza; in questo caso, non è necessario aver causato un incidente stradale, ma è sufficiente che il tasso alcolemico del conducente sia superiore agli 0,8 g/l per essere passibile di arresto o ammenda.

Lo studio legale Iorio Menzione è specializzato in questo settore. Lo stesso ha curato infatti in maniera più che soddisfacente diversi casi di omicidio stradale e di lesioni derivanti da sinistro in tutto il territorio nazionale.

Spesso, infatti, capita che  la vita di un proprio familiare possa essere spezzata o gravemente compromessa  dalla superficialità e dalla distrazione di chi si pone alla guida di un veicolo. Il nostro studio, avvalendosi della proficua collaborazione di consulenti medico legali e di consulenti-periti altamente qualificati, si pone accanto ai familiari delle vittime per ricostruire in maniera dettagliata e coerente la dinamica dell’evento agendo, poi, nelle opportune sedi per dare “giustizia” alle stesse.

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE IN CASO DI OMICIDIO STRADALE

Talvolta da un incidente stradale può derivare una vera e propria responsabilità penale in capo al soggetto che ha provocato il sinistro. Pensiamo al caso in cui l’incidente stradale determini, per esempio,i la morte di una persona: in questa situazione, infatti, sarà necessario avviare un procedimento penale al fine di accertare una responsabilità in capo al soggetto danneggiante, potendosi configurare l’ipotesi di reato di cui all’art. 589 bis c.p. (omicidio stradale). In caso di decesso del danneggiato, per i parenti di quest’ultimo si pone il problema di vedere soddisfatte due esigenze in particolare: il riconoscimento della responsabilità penale del danneggiante in primis ed, in secondo luogo, l’ottenimento di un congruo risarcimento dei danni subiti per effetto della grave perdita. A tal fine, lo strumento che permette di poter coniugare in maniera efficace entrambe le esigenze sopra evidenziate, è rappresentato dall’atto di costituzione di parte civile che consente, appunto, di avanzare apposita richiesta risarcitoria direttamente in sede penale laddove l’imputato scelga di essere giudicato con il rito ordinario. In caso di decesso il Pm nomina un medico legale per procedere all’autopsia della salma. A tale attività i parenti della vittima hanno diritto di partecipare mediante il conferimento di incarico ad un medico legale di propria conoscenza.

La costituzione di parte civile può avvenire direttamente all’udienza preliminare o alla prima udienza dibattimentale oppure prima dell’udienza con atto scritto, redatto da un avvocato cui dovrà essere conferita apposita procura speciale. Più precisamente, senza tale tipo di atto non sarà possibile chiedere un risarcimento danni in sede penale e non sarà possibile nemmeno avanzare istanza per l’ottenimento di una cd “provvissionale”, cioè una quota parte del risarcimento liquidata dal Giudice già al termine del primo grado del processo;  non sarà possibile citare nel processo penale il responsabile civile, cioè il soggetto (compagnia assicurativa, per esempio) obbligato per legge a risarcire i danni cagionati da altri, ma, soprattutto, non sarà possibile essere effettivamente rappresentati nel processo da un difensore, non sarà possibile depositare una propria lista testimoniale e non sarà possibile, quindi, esercitare, accanto a quella pubblica, l’accusa privata. Da tale ultima preclusione, discende una notevole limitazione della possibilità di apportare in giudizio elementi che vadano a corroborare la responsabilità dell’imputato nonché l’impossibilità di contro interrogare, a mezzo del proprio difensore, i testimoni citati dalla pubblica accusa e quelli citati dalla difesa dell’imputato. Tutto ciò cosa significa? Semplicemente che la costituzione di parte civile non è solo e solamente uno strumento per chiedere un risarcimento conseguente al reato, ma rappresenta la formalità necessaria  affinchè il danneggiato dal reato possa divenire parte attiva nel processo penale ed entrare pienamente in contraddittorio con il Giudice, il Pubblico Ministero ed il difensore dell’imputato facendo valere le proprie ragioni con elementi di prova di natura documentale e testimoniale.

Fatta questa fondamentale premessa di carattere tecnico, in caso di omicidio stradale chi è legittimato a poter richiedere il risarcimento dei danni? Sicuramente gli eredi diretti, ma nulla esclude che anche altri parenti , sebbene privi di diritti successori,  abbiano patito per la perdita del congiunto a seguito dell’incidente. Come fare, allora, a capire a chi spetta il risarcimento e a chi no? La giurisprudenza si fonda sul rapporto di convivenza. Chi vive sotto lo stesso tetto indubbiamente soffre di  più di chi è lontano per la morte del parente,  proprio per via del quotidiano rapporto con questi,  il cui venir meno implica il danno da risarcire. Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione, per evitare un rigido formalismo di tale interpretazione, hanno esteso il concetto anche a chiunque, pur non convivente, possa vantare un saldo e duraturo legame affettivo con la vittima. In tutte queste ipotesi, però, è necessaria una prova rigorosa dell’affezione che consiste nel dimostrare al Giudice che tra la persona morta nell’incidente echi rivendica il risarcimento vi fosse un legame stabile, quotidiano, forte e durevole.

Lo studio legale Iorio Menzione ha curato la redazione di diversi atti di costituzione di parte civile in processi per omicidio stradale su tutto il territorio nazionale, riuscendo sempre a garantire al proprio cliente adeguata soddisfazione sia dal punto di vista processuale che da un punto di vista più propriamente risarcitorio. Avvalendosi della proficua collaborazione di consulenti medico legali e di consulenti-periti altamente qualificati, il nostro studio si pone sempre  accanto ai familiari delle vittime per ricostruire in maniera dettagliata e coerente la dinamica dell’evento agendo, poi, nelle opportune sedi per far sì che venga riconosciuta “giustizia” alle stesse.